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Ecobonus
2020 -
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Ecobonus 2020
LOBA COSTRUZIONI attua il SUPERBONUS 110% nel rispetto di tutti le pratiche e conduzione di tutti i lavori, dall’avvio sino al completamento.
La nostra azienda offre ai propri clienti un "modello senza pensieri", essendo un partner di prima scelta, garantendo precisione, affidabilità e professionalità, punti cardine del suo operato.
L’ecobonus si arricchisce di un’importante novità: dal 1° luglio 2020 e fino al 2021 sarà possibile accedere alla detrazione del 110%.
L’ecobonus del 110% sarà invece riconosciuto esclusivamente per un ristretto numero di lavori, quelli che garantiscono le più elevate performance di risparmio energetico. Effettuare uno dei lavori trainanti consentirà però di accedere alla super detrazione per tutte le spese sostenete.
Possono usufruire dei bonus potenziati al 110%:
- i condomini;
- le persone fisiche che non esercitano attività di impresa, arti o professioni;
- istituti autonomi case popolari (IACP) o enti con le stesse finalità sociali (in caso di Ecobonus anche per le spese dal 01/01/2022 al 30/06/2022);
- cooperative di proprietà indivisa;
- organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parte degli immobili adibiti a spogliatoi.
Le imprese, in linea generale, non possono beneficiare dei Superbonus, ma è fatta salva l’ipotesi di unità immobiliari possedute da imprese all’interno di edifici condominiali e relativamente ai lavori eseguiti sulle parti comuni degli stessi.
I Bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su:
- parti comuni di edificio;
- singole unità immobiliari possedute da persone fisiche che non esercitano attività d’impresa, arti o professioni. In caso di Ecobonus, vengono agevolate max 2 unità immobiliari possedute dalla stessa persona fisica (ferme restando le detrazioni spettanti per le parti comuni degli edifici).
- edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno “villette a schiera”.
Sono escluse le unità immobiliari, definite abitazioni di lusso, appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
È possibile usufruire dei Superbonus per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di stipula del contratto e dell’inizio dei lavori.
Solo per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità, sono agevolabili le spese sostenute anche dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 ai fini dell’Ecobonus potenziato.
Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni, nonché del visto di conformità, ove richiesti, oltre a quelle per progettazione e direzione lavori.
Tutti i bonus al 110% sono ripartiti in 5 quote annuali.
Vengono ammessi, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio (detrazione suddivisa in 5 anni), per tutte le detrazioni potenziate, lo “sconto in fattura”, e la cessione del credito d’imposta a terzi, ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
La detrazione fiscale 110% per gli interventi di ECOBONUS, si applica nelle seguenti opere:
a) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità sita nelle villette a schiera (ammontare complessivo max 50.000 euro per edifici unifamiliari o villette a schiera; max 40.000 euro per il numero delle unità immobiliari in edifici da 2 a 8 unità; max 30.000 euro per il numero delle unità immobiliari in edifici con più di 8 unità immobiliari)
b) sulle parti comuni di edifici per:
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione o a collettori solari,
- allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria.
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione o a impianti a collettori solari;
- la sostituzione degli impianti con caldaie aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria;
- allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate.
Sono incluse le spese per lo smaltimento e la bonifica degli impianti sostituiti (max € 30.000,00)
d) tutti gli interventi di risparmio energetico ordinariamente previsti dalla normativa sull’Ecobonus.
* Se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli del «Codice dei beni culturali e del paesaggio», o gli interventi «potenziati» sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione da Superbonus si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico cd. «trainati» anche in assenza degli interventi potenziati fermo restando il rispetto dei requisiti minimi e, ove possibile, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari.
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